Vendita Promozionale
I commercianti che intendono fare una vendita promozionale non hanno l'obbligo di comunicazione al Comune; sono tenuti ad informare l'utenza pubblicizzando la vendita ed ad indicarne la sua durata, che in ogni caso deve essere per periodi limitati.
Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute in condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili.
Lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto
Vendite di Fine Stagione
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
Possono essere effettuate in due periodi dell'anno, determinati per legge: dal primo sabato del mese di gennaio al primo sabato del mese di marzo;
e dal primo sabato del mese di luglio al primo sabato del mese di settembre di ogni anno.
Liquidazioni
Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva a seguito di:
- cessazione dell'attività commerciale (che può essere effettuata per un periodo massimo di 13 settimane)
- cessione dell'azienda (che può essere effettuata per un periodo massimo di 13 settimane)
- trasferimento della sede aziendale (che può essere effettuata per un periodo massimo di 6 settimane)
- trasformazione e rinnovo dei locali (che può essere effettuata per un periodo massimo di 6 settimane) e non possono essere effettuate nel mese di dicembre.
Sottocosto
:Titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio che intendono vendere a prezzi inferiori alle fatture di acquisto (maggiorato di IVA o altra imposta o tassa). La vendita può essere effettuata solamente 3 volte nel corso dell'anno, con una durata non superiore a dieci giorni
Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta con l'obbligo di:
- indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e periodo temporale della vendita;
- inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale;
- comunicazione al pubblico di eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo di venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno
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