Il "Certificato di conformità edilizia e agibilità" attesta che l’opera edilizia realizzata corrisponde al progetto
approvato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in
particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e
degli impianti in essi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente
Chi è tenuto a chiedere il certificato?
Il titolare del permesso di costruire ovvero suoi successori o aventi causa. La pratica deve essere predisposta da
un professionista tecnico abilitato (es. geometra, ingegnere, architetto) che di norma è lo stesso che ha
realizzato il progetto edilizio e che si occupa di tutti gli adempimenti necessari.
Quali interventi sono soggetti a certificato?
Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi edilizi NON compresi nell'elenco precedente, la dichiarazione di conformità del professionista
abilitato, contenuta all’interno della scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità edilizia e
agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro 15 giorni
dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Sono passati 90 giorni da quando ho fatto la richiesta e non ho avuto alcuna comunicazione dal Comune cosa
succede?
Nel caso siano trascorsi 90 giorni dalla richiesta di certificato senza che il comune si sia attivato, la conformità
edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica
descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità. |