Questa pratica richiede l'assistenza di un professionista tecnico abilitato (es. geometra, ingegnere, architetto,
ecc.), che in genere si occupa di tutti gli adempimenti necessari.
Le opere soggette obbligatoriamente a Denuncia di Inizio Attività sono quelle previste negli artt. 8, 9 e 19 della
Legge Regionale n. 31 del 25/11/2002 e nella Delibera di C.C.n.14 del 19/02/2004, e precisamente:
a) Interventi di manutenzione straordinaria;
b) Interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora
interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n.490 del 1999, nonché gli immobili
aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi
strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio
c) Recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
d) Le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) L’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al
servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
f) Le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19;
g) La realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1,
della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
h) Le opere pertinenziali purchè non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto
dalla lettera g. 6) dell'Allegato alla L.R. n.31 del 25 novembre 2002;
i) I significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola.
Le opere da realizzare vengono ASSEVERATE come conformi agli strumenti urbanistici approvati, al
Regolamento Edilizio Comunale e progettate e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. Il professionista con la dichiarazione di asseverazione si assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 e 481 del Codice Penale ed è informato del fatto
che, in caso di dichiarazioni non vere nella relazione di asseverazione, l’Amministrazione Comunale ne darà
comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
|