Il Regolamento Comunale per l’ICI, prevede che le agevolazioni previste dalla normativa vigente e dalle singole deliberazioni comunali, in riferimento all’imposta dovuta per l’abitazione principale (possesso + residenza anagrafica) dai singoli soggetti, possano essere estese ad altre casistiche.
L’abitazione concessa in comodato gratuito a parente entro il 3° grado (il quale stabilisce la propria residenza nella stessa unità abitativa), in linea retta o collaterale, usufruisce delle stesse agevolazioni (aliquota agevolata e detrazione) dell’abitazione principale.
Necessaria è la presentazione dell’autocertificazione in oggetto, dal cui anno di presentazione, compreso quello in corso, possono essere applicate le agevolazioni previste.
I parenti in linea retta sono: figli, padre e madre (1° grado); nonni, nipoti (2° grado) e bisnonni e pronipoti (3° grado).
I parenti in linea collaterale sono: fratelli e sorelle (2° grado); zie, zii e nipoti da fratello o sorella (3° grado).
Attenzione: suoceri, generi, nuore e cognati non sono parenti, ma affini, e come tali non possono essere considerati per le agevolazioni di cui sopra.
La mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza dei requisiti (grado di parentela e residenza del parente), non consente di poter usufruire delle agevolazioni.
La presentazione della dichiarazione in mancanza dei requisiti, comporta il recupero dell’imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni applicabili, ed eventuali segnalazioni agli organi dello stato per i relativi accertamenti e provvedimenti del caso
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