Le pubblicazioni di matrimonio annunciano formalmente il matrimonio che due persone vogliono contrarre e devono essere prenotate a cura degli interessati.
Le pubblicazioni di matrimonio devono rimanere esposte all’Albo Pretorio nei Comuni di residenza dei futuri coniugi, per almeno otto giorni.
Gli sposi devono essere maggiorenni; se hanno un’età compresa tra i 16 e i 18 anni occorre l’autorizzazione del giudice tutelare; se minori di 16 anni non possono contrarre matrimonio.
Sia nel caso di matrimonio civile che nel caso di matrimonio religioso,i futuri sposi devono recarsi presso l’Ufficio Pubblicazioni dello Stato Civile del Comune per rilasciare una dichiarazione scritta (il modulo è disponibile presso il suddetto ufficio).
Se uno dei futuri sposi è cittadino straniero e non comprende la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete.
È anche possibile procedere alla pubblicazione mediante l’istituto
della procura speciale, nel caso in cui uno degli sposi non possa
presentarsi personalmente presso gli uffici.
Nel caso di matrimonio religioso, decorsi undici giorni dall’affissione delle pubblicazioni, viene rilasciato il nulla osta per la celebrazione del matrimonio in Chiesa.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
I documenti vengono acquisiti direttamente dall’Ufficio di Stato Civile.
Nel caso di matrimonio religioso serve la richiesta di pubblicazione
rilasciata dal Parroco.
Nel caso di matrimonio con un cittadino di altra nazionalità occorre
la copia del documento di identità in corso di validità di quest’ultimo,
nonché il nulla-osta rilasciato dal Consolato di appartenenza
con sede in Italia.
VALIDITÀ
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla pubblicazione.
Artt. 93 e segg. C.C., artt. 50 e segg. D.P.R.396/2000.
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