Esercizio del voto a domicilio per elettori affetti da infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto organizzati dal Comune, ai sensi dell’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella loro abitazione.
Queste sono le nuovo norme della legge 7 maggio 2009 n. 46, illustrate con circolare della Prefettura di Reggio Emilia del 14.05.2009.

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