È istituito apposito programma annuale regionale, ai sensi degli art. 38 e 39 della LR 24/2001, per favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modifica della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, ed in particolare di quelli incorsi in una riduzione del proprio reddito, anche a causa della crisi economica cagionata dall’emergenza sanitaria COVID 19.
BENEFICIARI
Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi situati nel territorio di Reggiolo a fronte dell’avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione ad aventi un ISEE ordinario o corrente non superiore a € 35.000,00.
La rinegoziazione deve essere avvenuta in data successiva alla pubblicazione del Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione e nel
rispetto delle modalità di cui al successivo paragrafo 3).
TIPOLOGIA DI RINEGOZIAZIONE E ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Fatto salvo quanto disposto al paragrafo successivo, il programma prevede due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi.
Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L 431/98) o concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)
La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 €.
Il contributo è pari:
- Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a 1.500 €
- Durata tra 12 e 18 mesi: contributo pari all’ 80% del mancato introito, comunque non superiore a 500 €
- Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 €
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.
Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1 L 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L 431/98)
Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700.
Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone
annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.
VINCOLI PER IL LOCATORE
Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ente erogatore del contributo:
- l’eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal
caso alla restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute;
- l’eventuale morosità del conduttore affinché possa essere messa in atto ogni azione preventiva ad evitare l’avvio di procedure di sfratto;
REQUISITI PER L’ACCESSO
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni:
Cittadinanza italiana;
oppure:
Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
oppure:
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano in possesso di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
Per il nucleo familiare del conduttore, ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00;
- Conduttori residenti nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione ovvero, se non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione
- Contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno un anno
- Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti (pena il rigetto) ed essere consegnata in uno dei seguenti modi:
- via pec all’indirizzo comunereggiolo@postecerit
- presentata allo Sportello Sociale previo appuntamento telefonando al numero 0522- 213748 nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.45 alle 12.45 o fissando un appuntamento presso l’apposita sezione Sportello Telematico Polifunzionale sul sito istituzionale del Comune;
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare del conduttore e relativa ad una sola rinegoziazione.
La domanda potrà eventualmente essere ripresentata successivamente alla scadenza della rinegoziazione precedente.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo familiare, se in possesso dei requisiti, può presentare domanda di contributo può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente in copia
- documento di identità in corso di validità del locatore e del conduttore;
- contratto di locazione debitamente registrato (con indicazione della registrazione);
- richiesta di registrazione della rinegoziazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate;
- avvenuta registrazione della rinegoziazione del contratto in essere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
Il Comune di Reggiolo raccoglie le domande, che devono essere presentate su apposito modulo, e richiede la concessione delle risorse alla Regione Emilia Romagna entro i seguenti termini:
- 9 settembre 2022
- 17 ottobre 2022
- 3 novembre 2022 (ultimo termite per l’annualità 2022).
Per tutte le altre informazioni fare riferimento agli allegati situati in fondo alla pagina.