Art. 35, comma 3, del d.lgs. 33/2013
Misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per il controllo delle dichiarazioni sostitutive
La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2012 prevede:
a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
b) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, dalle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati (articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445);
c) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
d) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; l’acquisizione delle informazioni è effettuata mediante richiesta da trasmettere all’Amministrazione certificante esclusivamente per via telematica (email o pec), come indicato all’art. 43, comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. ;
e) le pubbliche amministrazioni, in alternativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato;
f) la mancata risposta alle richieste di controllo di altre pubbliche amministrazioni entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione;
g) ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale.
Richieste di controlli su dati autocertificati in possesso del Comune di Reggiolo
Relativamente ai dati contenuti nelle banche date anagrafiche e per tutti gli altri dati in possesso del Comune, fino a diverse disposizioni, sulla base di quanto previsto dal piano triennale per la trasparenza e l’integrità, il settore di riferimento è il Settore Segreteria Affari Generali Attività Produttive.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono richiedere informazioni sulle dichiarazioni sostitutive da controllare tramite i seguenti indirizzi:
– e-mail e.fantini@comune.reggiolo.re.it
– PEC comunereggiolo@postecert.it (solo da altri indirizzi di posta elettronica certificata).
La richiesta di informazione o di controllo deve contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, nonchè per l’individuazione della struttura competente al rilascio degli stessi. La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Sistema dei controlli delle dichiarazioni prodotte al Comune di Reggiolo
Il Comune effettuerà le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà prodotte dagli interessati in procedimenti di sua competenza e provvederà all’acquisizione d’ufficio di dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi a campione e in tutti i casi in cui sussiste un dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni. In casi o procedimenti particolari potrà essere disposto anche un controllo generalizzato.
Riferimenti normativi:
– artt. 43, 44-bis, 71 e 72 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;