Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche’ i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
Il bilancio annuale di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’art. 172 del t.u. o da altre norme di legge.
Riferimenti normativi
– Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151
– Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 29