Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 21, comma 2
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
La circolare n. 1/2009 dalla Ragioneria Generale dello Stato individua le informazioni minime da pubblicare nei seguenti atti:
– Contratto decentrato integrativo vigente;
– Accordo annuale di ripartizione del fondo;
– Tabella 15 e la scheda informativa 2 del conto annuale.
La pubblicazione deve realizzarsi in modo da garantire “la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini”.
Con questa disposizione il legislatore ha aperto un nuovo filone: garantire che le informazioni sulla gestione delle risorse umane impegnate nel pubblico impiego siano diffuse nel modo più ampio possibile e siano a disposizione di tutti i cittadini.
Riferimenti normativi
– DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, ART. 40 bis