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Ravvedimento IMU

(ex art. 13 D.Lgs. n. 472/97 come modificato con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 )

Ultima modifica 11 gennaio 2024

Argomenti :
Imposte

ISTRUZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia stato tardato, omesso o effettuato parzialmente il versamento dell’imposta dovuta nei termini prescritti, e non siano già iniziati controlli e verifiche ai fini dell’emissione di un avviso di accertamento da parte dell’Ufficio Tributi, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando contemporaneamente l’imposta e la sanzione dovuta, oltre agli interessi legali maturati, come da prospetto sotto riportato:

Fattispecie 1: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione

  • Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni;
  • Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni;
  • Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni;
  • Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni;

Fattispecie 2: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione

  • Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
  • Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
  • Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;

Fattispecie 3: omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo

  • Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
  • Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
  • Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 12,50% (pari ad 1/8 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
  • Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 14,29% (pari ad 1/7 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;

NON è necessario comunicare all’Ufficio Tributi l’avvenuto versamento con ravvedimento, posto che lo stesso deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento.
L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento.

Link utili: Calcolo Ravvedimento IMU 


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